Sono beneficiari del presente avviso pubblico le forme aggregative già costituite che presentino un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di un Progetto di Comunità (PC) e in particolare:
a) società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile;
b) cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12;
c) imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 112 del 2017;
d) altre forme giuridiche di impresa senza scopo di lucro.
Per tutte le fattispecie elencate, la base sociale deve essere costituita in maggioranza (50% più 1) da persone fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata.
I beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% in ragione del fatto che si tratta di investimenti collettivi e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).
La spesa ammissibile va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro.
Le forme aggregative devono presentare un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di un Progetto di Comunità (PC).
L’Accordo di Comunità può aggregare persone fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata e deve contenere i seguenti elementi:
L’AC deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti che devono essere in numero non inferiore a tre.
L’accordo di comunità non è necessario se l’elemento del coinvolgimento della comunità territoriale e le finalità sopra indicate siano già istitutive dell’ente proponente (e quindi rinvenibili nell’atto costitutivo) e la proposta progettuale presentata dal beneficiario, sulla base delle azioni e degli interventi previsti, consenta di verificare nello specifico l’obiettivo di comunità che si intende perseguire, i ruoli e i compiti dei partecipanti e le modalità di coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento.
Il Progetto di Comunità deve indicare le attività e gli investimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di Comunità, deve essere redatto sulla base dello schema di cui all’Allegato al Bando e deve contenere la descrizione delle attività e delle modalità di attuazione del progetto di investimento.
Il PC è ammissibile se:
Ogni aggregazione può presentare un solo PC sul presente bando ed ogni partecipante potrà far parte di una unica aggregazione.
Ai fini del presente bando sono ammissibili i seguenti costi:
a) Spese per studi di fallibilità e spese notarili per la costituzione della cooperativa di comunità (N.B. queste spese sono riconoscibili solo se fatturate al beneficiario ovvero alla cooperativa costituita);
b) Consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione del progetto di comunità;
c) Azioni di sensibilizzazione ed educazione promosse dalla cooperativa sul progetto (Es. convegni, seminari, workshop, interventi nelle scuole, ecc.);
d) Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento/miglioramento o rinnovo di strutture funzionali alla realizzazione del progetto di comunità. (N.B. Non sono ammissibili interventi sulle strutture per adeguamento di servizi obbligatori per legge);
e) Acquisto di nuove attrezzature (comprese mountain-bike o bici a pedalata assistita e veicoli/minivan strettamente funzionali all’attività e ad uso esclusivo e non promiscuo) e nuovi macchinari funzionali alle attività previste dal PC;
f) Materiali di informazione, campagne ed eventi di promo-commercializzazione relative al progetto di comunità;
g) Spese generali nel limite massimo del 10% delle spese di investimento.