Innovazione sociale e cooperative di comunità – Ducato (Parma & Piacenza)

Regione

Scadenza

30/06/2022

Soggetti
beneficiari

Sono beneficiari del presente avviso pubblico le forme aggregative già costituite che presentino un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di un Progetto di Comunità (PC) e in particolare:

a) società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del Codice civile;

b) cooperative sociali costituite ai sensi dell’art. 2 della Legge regionale 17 luglio 2014, n. 12;

c) imprese sociali di cui al Decreto Legislativo 112 del 2017;

d) altre forme giuridiche di impresa senza scopo di lucro.

Per tutte le fattispecie elencate, la base sociale deve essere costituita in maggioranza (50% più 1) da persone fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata.

 

I beneficiari devono possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti:

  1. essere regolarmente iscritti all’Anagrafe regionale delle Aziende Agricole con posizione validata e fascicolo anagrafico aggiornato nell’anno solare di presentazione dell’istanza e fascicolo anagrafico formalmente corretto in gestione digitale e conforme;
  2. essere in possesso di partita IVA;
  3. avere una durata tale da garantire il rispetto dei vincoli di destinazione in relazione agli interventi proposti;
  4. essere regolarmente iscritti alla Camera di Commercio territorialmente competente, fatta eccezione per i soggetti per i quali non sussista l’obbligo di iscrizione in base alla legislazione vigente;
  5. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla normativa in vigore, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti, condizioni risultanti dalla visura della CCIAA di riferimento;
  6. rispettare le condizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per il personale dipendente;
  7. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi ai sensi dell’art. 1, comma 553 della L. 266/05. L’esito favorevole del DURC costituirà anche verifica del requisito di cui al precedente punto relativo al rispetto delle condizioni stabilite dai contratti collettivi;
  8. avere la sede operativa nella comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le attività nei confronti della comunità stessa;
  9. essere in possesso di un titolo di conduzione/possesso degli immobili oggetto di intervento con durata residua pari almeno al vincolo di destinazione di cui all’art.10 della L.R. 15/21.

Presentazione delle domande

Dal giorno 14/03/2022 fino al giorno 30/06/2022.

Intensità agevolazione

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 60% in ragione del fatto che si tratta di investimenti collettivi e sarà calcolato ed erogato nel rispetto delle norme fissate per gli aiuti “de minimis” (Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013).

La spesa ammissibile va da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

Iniziative
ammissibili

Le forme aggregative devono presentare un Accordo di comunità (AC) per la realizzazione di un Progetto di Comunità (PC).

L’Accordo di Comunità può aggregare persone fisiche o giuridiche che appartengono alla comunità interessata e deve contenere i seguenti elementi:

  • identificazione del “territorio di comunità” con riferimento primario a un criterio geografico o amministrativo (uno o più borghi, una frazione, un comune ecc.), diversamente può essere anche identificata secondo criteri storici o ambientali purché ne consentano la determinazione in un perimetro geografico o amministrativo riconoscibile. Il territorio di comunità identificato non potrà prevedere l’aggregazione di un numero maggiore di otto comuni appartenenti al territorio del GAL;
  • l’obiettivo di comunità” che si intende perseguire nello specifico attraverso lo sviluppo di attività economiche, di produzione di beni e servizi, di recupero di beni ambientali e monumentali e di creazione di offerta di lavoro, al fine di incidere in modo stabile sulla qualità della vita economica e sociale della comunità di riferimento;
  • l’esplicitazione delle modalità di coinvolgimento della comunità territoriale nel suo insieme e quali azioni sono state realizzate o si vogliono realizzare per coinvolgere la comunità nella progettazione e nell’attuazione del PC;
  • i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascun partecipante, compresi quelli associati senza coinvolgimento finanziario diretto, all’attuazione del PC, specificando gli interventi previsti, il/i soggetto/i attuatore/i; Si precisa che ai fini del riconoscimento del contributo, solo il beneficiario (società cooperativa, cooperativa sociale, impresa sociale, impresa senza scopo di lucro) titolare della concessione potrà rendicontare le spese sostenute per l’attuazione del piano;
  • il soggetto referente responsabile ed i compiti affidati;
  • le modalità di adesione e recesso, gestione, monitoraggio e verifica dell’Accordo;
  • clausole relative alla disciplina di eventuali controversie;
  • la durata (minimo tre anni a partire dalla conclusione del progetto di comunità) e la decorrenza della stessa.

 

L’AC deve essere sottoscritto da tutti i soggetti partecipanti che devono essere in numero non inferiore a tre.

L’accordo di comunità non è necessario se l’elemento del coinvolgimento della comunità territoriale e le finalità sopra indicate siano già istitutive dell’ente proponente (e quindi rinvenibili nell’atto costitutivo) e la proposta progettuale presentata dal beneficiario, sulla base delle azioni e degli interventi previsti, consenta di verificare nello specifico l’obiettivo di comunità che si intende perseguire, i ruoli e i compiti dei partecipanti e le modalità di coinvolgimento della comunità territoriale di riferimento.

 

Il Progetto di Comunità deve indicare le attività e gli investimenti previsti per raggiungere l’obiettivo di Comunità, deve essere redatto sulla base dello schema di cui all’Allegato al Bando e deve contenere la descrizione delle attività e delle modalità di attuazione del progetto di investimento.

Il PC è ammissibile se:

  • le azioni sono conformi a quanto indicato nel presente bando e nell’Accordo di comunità;
  • sono evidenziati gli obiettivi, articolati tra obiettivo generale e obiettivi specifici;
  • sono esplicitati i settori di intervento con i relativi codici ATECO in relazione ai prodotti e servizi oggetto del PC;
  • sono evidenziati il piano finanziario complessivo e la sua ripartizione per tipologie di attività e investimenti previsti per ognuna di esse;
  • sono previste le tempistiche di svolgimento (cronoprogramma tecnico), tenendo conto dei risultati attesi.

 

Ogni aggregazione può presentare un solo PC sul presente bando ed ogni partecipante potrà far parte di una unica aggregazione.

Spese
ammissibili

Ai fini del presente bando sono ammissibili i seguenti costi:

a) Spese per studi di fallibilità e spese notarili per la costituzione della cooperativa di comunità (N.B. queste spese sono riconoscibili solo se fatturate al beneficiario ovvero alla cooperativa costituita);

b) Consulenze specialistiche funzionali alla realizzazione del progetto di comunità;

c) Azioni di sensibilizzazione ed educazione promosse dalla cooperativa sul progetto (Es. convegni, seminari, workshop, interventi nelle scuole, ecc.);

d) Opere murarie e impiantistiche necessarie all’adeguamento/miglioramento o rinnovo di strutture funzionali alla realizzazione del progetto di comunità. (N.B. Non sono ammissibili interventi sulle strutture per adeguamento di servizi obbligatori per legge);

e) Acquisto di nuove attrezzature (comprese mountain-bike o bici a pedalata assistita e veicoli/minivan strettamente funzionali all’attività e ad uso esclusivo e non promiscuo) e nuovi macchinari funzionali alle attività previste dal PC;

f) Materiali di informazione, campagne ed eventi di promo-commercializzazione relative al progetto di comunità;

g) Spese generali nel limite massimo del 10% delle spese di investimento.

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